REGOLAMENTO SEZIONALE DEL CAI FARA SAN MARTINO
INDICE
- CAPITOLO I - COSTITUZIONE - SCOPI E MEZZI
- CAPITOLO II - SOCI
- CAPITOLO III - SEZIONE
- CAPITOLO IV - ASSEMBLEA DEI SOCI
- CAPITOLO V - DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE
- CAPITOLO VI - COMMISSIONI
- CAPITOLO VII - SOTTOSEZIONI
- CAPITOLO VIII - GRUPPI
- CAPITOLO IX - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- CAPITOLO X - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
- CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPITOLO XII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPITOLO I
COSTITUZIONE - SCOPI E MEZZI
- Art. 1
- La sezione di Fara San Martino del Club Alpino Italiano, fondata nell’anno 1980, nel quadro degli scopi generali del C.A.I., si propone di promuovere lo studio, la conoscenza e la fruizione del patrimonio naturalistico del nostro territorio e di quello nazionale ed estero.
- Art. 2
- Per il raggiungimento di detti scopi la sezione provvede alla sede sociale, cura la biblioteca e l’archivio cartografico e fotografico, costituisce possibilmente una dotazione di materiale alpinistico; organizza escursione ed ascensioni collettive estive ed invernali e favorisce quelle individuali, costruisce e tiene in efficienza rifugi, sentieri, segnavie ed ogni altra opera alpina; cura, anche associandosi con altre sezioni, le pubblicazioni relative all’attività alpinistica sezionale; promuove iniziative scientifiche, culturali ed artistiche.
CAPITOLO II
SOCI
- Art. 1
- L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
- Art. 2
- Sono previste le seguenti categorie di soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani.
- Art. 3
- La domanda di ammissione a socio è redatta su apposito modulo. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci.
All’atto della presentazione dell’adesione il socio è tenuto al versamento della quota di ammissione e di quella riguardante la categoria sociale di appartenenza. - Art. 4
- L' adesione impegna il richiedente ad osservare le norme dello Statuto, del Regolamento Generale e di quello Sezionale, nonché quelle emanate dai competenti organi sociali ed esonera la sezione di ogni responsabilità per infortuni che avessero a verificarsi in occasioni di gite o altre manifestazioni.
- Art. 5
- Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
- Art. 6
- Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti, delle quote associative annuali arretrate. Accertata la morosità, il socio perde tutti i diritti sociali.
- Art. 7
- È fatto obbligo al socio di comunicare qualsiasi variazione di residenza.
- Art. 8
- Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento, deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza, dalla sezione alla quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
- Art. 9
- I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, con diritto a ricoprire cariche sociali.
- Art. 10
- I soci, hanno diritto a frequentare la sede sociale ed a usare la biblioteca, i materiali e gli attrezzi in dotazione della sezione, il tutto secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo con appositi regolamenti interni.
- Art. 11
- I soci hanno diritto a partecipare alle manifestazioni indette dalla sezione, uniformandosi alle disposizioni impartite per ciascuna occasione.
- Art. 12
- I soci usufruiscono, nel rispetto delle regole di normale convivenza, dei rifugi gestiti dalla sezione CAI di Fara San Martino.
- Art. 13
- I soci si fregiano del distintivo speciale se iscritti al CAI con un anzianità d'iscrizione ininterrotta di 12 anni, 25 o 50 anni.
- Art. 14
- I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso del suo scioglimento e liquidazione.
Inoltre non è ammessa la distribuzione, anche parziale ed in qualunque forma, di utili, avanzi di gestione, di fondi, riserve o quote del patrimonio della sezione.
CAPITOLO III
SEZIONE
- Art. 1
- La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.
- Art. 2
- La sezione ha la denominazione di Club Alpino Italiano, sezione di Fara San Martino.
- Art. 3
- Gli organi della sezione sono i seguenti:
- L’assemblea dei soci;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente della sezione;
- Il collegio dei revisori dei conti.
- Art. 4
- Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea ed è composto dal presidente, dal vice presidente, dal segretario, dal tesoriere e da sette consiglieri.
Il consiglio direttivo nel seno della sua prima riunione nomina il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili, escluso il presidente sezionale che dopo il secondo mandato dovrà osservare almeno un anno di interruzione, per essere rieletto per la stessa carica sociale.
Il candidato alla carica di presidente della sezione, al momento dell’elezione, deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Qualora durante tale periodo, il consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, il presidente convocherà l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.
Il consiglio dichiarerà scaduti dalla carica quei componenti che, senza giustificazione, non siano intervenuti a tre sedute consecutive.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa di componente, la sostituzione avverrà secondo l’ordine della graduatoria di scrutinio.
In caso di dimissioni dell’intero consiglio, dovrà convocarsi l’assemblea nel termine di trenta giorni dalla data dell’avvenuta deliberazione.
Detta assemblea verrà convocata dai revisori dei conti. - Art. 5
- Il consiglio direttivo ha il compito di amministrare e dirigere la sezione, ne promuove le iniziative e le manifestazioni ai fini sociali.
Ha la responsabilità del patrimonio sociale anche per gli atti di amministrazione straordinaria; delibera l’ammissione di nuovi soci, approva la costituzione di sottosezioni e dei gruppi, convoca le assemblee e ne formula l’ordine del giorno, redige il bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta annualmente la sua relazione morale ed economica all’assemblea, cura l' esecuzione delle deliberazioni assembleari e l’osservanza dello statuto e del regolamento generale e di quello sezionale. - Art. 6
- Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente o da chi ne fa le veci oppure a richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni del consiglio, presiedute dal presidente o dal vice presidente,sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti l' intero consiglio.
Il verbale delle sedute è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente. - Art. 7
- Il presidente rappresenta legalmente la sezione a tutti gli effetti; firma col tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento; provvede, coadiuvato dal segretario, alla esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole commissioni.
In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, in mancanza anche di quest’ ultimo, dal consigliere più anziano di iscrizione alla sezione.
CAPITOLO IV
ASSEMBLEA DEI SOCI
- Art. 1
- L’assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria entro i mesi di ottobre e di marzo di ciascun anno per approvare rispettivamente il bilancio preventivo dell’esercizio successivo ed il conto consuntivo dell’esercizio precedente, i quali debbono essere inviati alla sede centrale per le eventuali osservazioni ed in via straordinaria, su iniziativa del consiglio direttivo, oppure su domanda scritta e firmata dai Revisori dei Conti o da almeno un decimo dei soci.
La richiesta deve contenere gli argomenti da trattare. Essa va presentata dal Consiglio Direttivo, il quale deve fissare la data dell’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta. - Art. 2
- Nell’assemblea ordinaria dell’ottobre si nominano, inoltre, i soci alle cariche sociali; si proclamano i soci iscritti da 25 e 50 anni; si discutono le iniziative che impegnano il bilancio sezionale per la costruzione, riadattamento ed ampliamento di opere alpine e si trattano tutti gli altri argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
- Art. 3
- La convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci, a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo.
I soci riceveranno la convocazione per la stessa almeno 5 giorni prima, inoltre tale convocazione dovrà essere effettuata a tutti i livelli ( manifesti, bacheca, ecc.).
Nel caso di nomina delle cariche sociali l'avviso porta il nome degli uscenti. - Art. 4
- Le deliberazioni delle assemblee vengono prese per alzata di mano o per appello nominale o per votazione segreta, a seconda delle decisioni della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto e non valide in seconda convocazione ( può tenersi anche un ora dopo la prima ) con qualunque numero dei componenti del Consiglio Direttivo intervenuti.
Le deliberazioni sono vincolanti anche per gli assenti.
Ogni Elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero del Consiglio Direttivo (nove). Inoltre ha diritto a rappresentare, per delega scritta, un solo socio.
Le nomine alle cariche sociali si fanno con votazione segreta.
A parità di voti, viene eletto il socio più anziano di iscrizione al C.A.I. - Art. 5
- L’assemblea nomina di volta in volta il proprio Presidente.
Il Presidente nominerà il Segretario e due Scrutatori, questi ultimi tra i soci non ricoprenti cariche sociali.
Gli scrutini dovranno essere effettuati prima dello scioglimento dell’assemblea, oppure presso la sede sociale, in seduta pubblica, subito dopo l’assemblea.
Il verbale dell’assemblea deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, cosi anche gli scrutini delle elezioni.
CAPITOLO V
DELEGATI ALLA SEDE CENTRALE
- Art. 1
- I delegati alla sede centrale rappresentano con il presidente la sezione all’assemblea dei delegati.
Essi sono nominati annualmente dall’assemblea dei soci, a norma delle disposizioni dello stato e del regolamento generale.
La carica non è incompatibile con altre cariche sociali.
CAPITOLO VI
COMMISSIONI
- Art. 1
- Il consiglio direttivo può procedere annualmente tra i consiglieri ed i soci, alla nomina di speciali commissioni aventi competenza tecnica nei vari rami dell’attività sezionale, determinandone il numero dei componenti, le funzioni ed i poteri.
Può altresì chiamare singoli soci per incarichi vari di collaborazione.
Può, infine, emanare regolamenti particolari.
CAPITOLO VII
SOTTOSEZIONI
- Art. 1
- La sezione può, con deliberazione del consiglio direttivo sottoposta all’approvazione della sede centrale, costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello statuto, del regolamento generale e quelle del presente regolamento.
La sottosezioni possono darsi un proprio regolamento interno, da approvarsi preventivamente dal consiglio direttivo della sezione. - Art. 2
- La sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla sezione il proprio bilancio.
In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla sezione nel termine di cui all’articolo 8. - Art. 3
- L’assemblea dei soci della sottosezione deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il mese di ottobre, con preavviso al consiglio direttivo della sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.
L’assemblea nomina la direzione che è presieduta da un reggente, è composta da non meno di quattro e non oltre sei consiglieri, i cui nomi vengono comunicati alla sezione.
La direzione amministra la sottosezione e ne riferisce annualmente alla sezione.
Il reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del consiglio direttivo sezionale con voto consultivo. - Art. 4
- In caso di scioglimento della sottosezione a termine dell’articolo 14 dello statuto generale, le attività patrimoniali della stessa passano alla sezione, la quale le amministra per due anni, per il caso di ricostituzione.
Trascorso tale termine vengono incamerate.
CAPITOLO VIII
GRUPPI
- Art. 1
- La sezione può con deliberazione del consiglio direttivo autorizzare la costituzione di gruppi di soci ( sci – C.A.I. ; gruppo rocciatori; gruppo speleologico ed altri ) aventi particolarmente autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo.
Ne determina il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento, riservandosi ogni forma di controllo sull’attività dei gruppi stessi, a mezzo dei propri organi direttivi.
I presidenti dei gruppi possono far parte del consiglio direttivo sezionale, al fine dei necessari collegamenti, pur non avendo essi voto deliberativo.
CAPITOLO IX
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
- Art. 1
- Le deliberazioni concernenti le modifiche del regolamento debbono essere approvate da due assemblee consecutive, tenute a distanza non inferiore di mesi tre l’una dall’altra, con la rappresentanza, anche per delega, della metà più uno dei soci e con la maggioranza di due terza dei votanti, qualunque sia il numero dei presenti.
CAPITOLO X
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
- Art. 1
- La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto al voto.
CAPITOLO XI
DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 1
- I locali della sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente, a terzi se non previo consenso del consiglio direttivo e nei casi d’urgenza, dalla presidenza, né vi si possono tenere manifestazioni che contrastano con le finalità del sodalizio.
- Art. 2
- Non sono ammesse iniziative personali in nome della sezione ove non siano da queste autorizzate a mezzo dei suoi organo competenti.
Non sono ammesse iniziative o attività di singoli e in concorrenza con quelle ufficiali programmate dalla sezione o intenzionalmente rivolte a danno della sezione stessa. - Art. 3
- Per tutto quanto non e espressamente previsto dal presente regolamento, si richiamano le disposizioni dello statuto e del regolamento generale e le norme emanate dai competenti organi sociali.
CAPITOLO XII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione dell’assemblea dei soci e la ratifica del consiglio centrale.
Il consiglio direttivo sezionale è autorizzato ad introdurvi le modifiche che siano richieste dal consiglio centrale in sede di ratifica.